Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19

DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1

Dal Decreto legge 5 gennaio 2021 [...]
 
Art. 1 
Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento  della  diffusione
                            del COVID-19 
 
  1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del  territorio
nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di
diverse regioni o province autonome, salvi gli  spostamenti  motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessita'  ovvero
per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla  propria
residenza, domicilio o abitazione, con esclusione  degli  spostamenti
verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma. 
  2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale,
ad eccezione  delle  Regioni  cui  si  applicano  le  misure  di  cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
3 dicembre 2020, si applicano le misure di  cui  all'articolo  2  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma
sono consentiti  gli  spostamenti  dai  comuni  con  popolazione  non
superiore a 5.000 abitanti e per una  distanza  non  superiore  a  30
chilometri dai relativi confini, con esclusione in  ogni  caso  degli
spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 
  3. Fino al 15 gennaio 2021 nelle regioni in  cui  si  applicano  le
misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 3 dicembre 2020 e' altresi' consentito  lo  spostamento,
in ambito comunale, verso una sola abitazione privata  una  volta  al
giorno, in un arco temporale compreso fra  le  ore  05,00  e  le  ore
22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a  quelle  ivi
gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui  quali  tali  persone
esercitino la potesta' genitoriale e  alle  persone  disabili  o  non
autosufficienti  conviventi.  Per  i  comuni  con   popolazione   non
superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma e'
consentito anche per una distanza non superiore a 30  chilometri  dai
relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso
i capoluoghi di provincia. 
  4. Nell'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per  quanto
non  previsto  nel  presente  decreto,  le  misure  adottate  con   i
provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,  del  decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35. 

Fonte Corriere delle Sera