Dal 1° luglio 2018 non è più possibile pagare in contanti. Vige quindi l’assoluto divieto di corrispondere la retribuzione, attraverso il denaro contante, direttamente al lavoratore, a prescindere dalla tipologia contrattuale intercorrente. Nel divieto rientrano, a nostro avviso, anche gli anticipi sulla retribuzione mensile, prassi abbastanza ricorrente presso molto aziende.
Ma quali sono le tipologie contrattuali che rientrano nella previsione normativa? Esse sono:
- i rapporti di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia e dalla durata (tempo indeterminato, tempo determinato, apprendistato di qualsiasi tipologia, intermittente, part-time, lavoro a domicilio, telelavoro). Le prestazioni occasionali ex articolo 54 bis della legge 96/2017 (per intenderci il libretto di famiglia ed il contratto di prestazione occasionale), sono di per sé stesse già tracciate in quanto i pagamenti avvengono attraverso la piattaforma telematica dell’Inps e non necessitano di altro.
- i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
La legge non cita le forme di lavoro autonomo occasionale che pertanto sembra restino fuori dalla normativa, in attesa di chiarimenti ministeriali.
Restano fuori dall’ambito di applicazione della normativa i rapporti di lavoro domestico e quelli instaurati con la pubblica amministrazione. Restano fuori dalla tracciabilità della retribuzione, inoltre, quelle somme di denaro che sono dovute (anche sotto forma di anticipo) ad esempio, a “copertura” delle spese sostenute in trasferta (vitto, alloggio, ecc..) purché rendicontate.
Raccomandiamo comunque, anche per il lavoro domestico, di seguire la norma sulla tracciabilità applicando i metodi di pagamento sotto illustrati.
I datori di lavoro dovranno quindi corrispondere le somme attraverso uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato; l’impedimento si intende comprovato allorquando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente, o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore purché di età non inferiore ai 16 anni. Ci sembra chiaro come, al di fuori di tale casistica, l’impossibilità a ricevere l’assegno debba essere provato, in caso di contenzioso anche con gli organi di vigilanza. Per quel che concerne la delega è ipotizzabile una forma semplice con delega sottoscritta dal lavoratore interessato e con copia del documento contenente gli estremi dello stesso.
LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DELLA TRACCIABILITA’ DELLE RETRIBUZIONI E DEI COMPENSI COMPORTA L’IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA COMPRESA TRA I 1000 E I 5000 EURO.
RICORDIAMO CHE LA LEGGE AFFERMA CHE LA FIRMA APPOSTA DAL LAVORATORE SULLA BUSTA PAGA NON COSTITUISCE PROVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE.