Ritorniamo sui “Nuovi Voucher”, prestazioni di lavoro occasionali per le aziende, tra difficoltà e costi.

La normativa relativa al nuovo lavoro occasionale, per le aziende “Contratto di prestazione occasionale” non è certo scevra da problemi e vincoli.

Limiti economici

Le prestazioni non devono superare i seguenti limiti nell’anno civile (1 gennaio-31 dicembre):

  • Per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori: euro 5000;
  • Per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori: euro 5000;
  • Per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore: 2500 euro.

Gli importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto dei contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Inoltre per quanto il punto 3, si aggiunge il limite di 280 ore annuali. Questo significa che ciascun utilizzatore deve “usare” il prestatore occasionale nel limite di 280 ore annuali (anno civile), nel rispetto dei 2500 euro.

La misura del compenso

E’ stabilita dalle parti, purché non inferiore al livello minimo stabilito dalla legge in euro 9 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata della prestazione sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria stabilita appunto in nove euro.

Al compenso spettante al prestatore si applicano i seguenti oneri:

Contribuzione IVS alla gestione separata: 33%

Premio assicurativo Inail: 3,5%

Oneri di gestione:1,0%

Sembrerebbe poi che L’Inps non ammetta più di quattro ore consecutive.

Quindi se si lavorano, ad esempio, la mattina quattro ore consecutive il costo complessivo è di euro 49,63:

36 (compenso giornaliero minimo), + 11,88 (33% ivs) + 1,26 (3,5% premio Inail)  totale  49,14 + 0,49 (1%) costo di gestione= 49,63.

Se poi si lavorano nel pomeriggio altre due ore, per ciascun ora il costo è 12,41:

9 ore (compenso orario minimo) + 2,97 (33% ivs)  totale 12,29 + 0,12 (1% costo di gestione)= 12,41.

Ma quello che più penalizza le aziende è il fatto che esse devono sostenere comunque il costo per quattro ore anche se ne fanno di meno. In pratica se il lavoratore fa tre ore al giorno, anche in diversi momenti della giornata, o addirittura un’ora, l’azienda deve sostenere il costo di euro 49,63!!!

Limiti numerici

Non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato ed il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.  Una inutile complicazione che penalizza le aziende che al momento della necessità di stipulare prestazioni occasionali, non hanno più dipendenti, ma li hanno avuti magari nel semestre sopra indicato.

Ai fini del computo della media si fa presente quanto segue, in attuazione delle norme dettate dall’Inps con messaggio 12 luglio 2017 n. 2887:

  • I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato;
  • Ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione per i lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5, ovvero per difetto in caso contrario;
  • Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittima il ricorso al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento. Pertanto, se a titolo di esempio, il valore medio della forza aziendale a tempo indeterminato in detto semestre fosse pari a 5,1, il datore di lavoro non potrebbe fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.

Limiti contrattuali

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionale da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Analogo divieto opera nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti, la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

Il regime per gli agricoli

I limiti numerici di 5 dipendenti permangono.

I limiti economici sono i medesimi previsti per la generalità; in particolare per quanto riguarda   le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore  ricordiamo che il limite è  2500 euro con l’avvertenza  che le ore massime che possono essere lavorate  nei confronti di ciascun utilizzatore nell’anno civile  vengono stabilite dal rapporto tra 2500 e la retribuzione di area; quindi per la prima area sono 259 ore, per la seconda 284 ore e per la terza 381 ore.

La legge prevede però la possibilità per il lavoro agricolo il ricorso al contratto di prestazioni occasionali esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

  1. Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  2. Giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero ad un ciclo di studi presso l’università;
  3. Persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150;
  4. Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

I suddetti lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli operai a tempo determinato- ODT di più recente pubblicazione.

Nel settore agricolo i compensi sono i seguenti e fanno riferimento alle retribuzioni individuate dal CCNL settore agricolo:

Area professionale 1: compenso orario 9,65; totale costo orario compresi contributi ivs 33% e premi Inail 3,5% + oneri di gestione 1%= 13,30 all’ora;

Compenso giornaliero durata non superiore a 4 ore= 38,60; totale costo per 4 ore  compresi contributi ivs 33% e premi Inail  3,5% + oneri di gestione 1%=  53,23;

Area professionale 2: compenso orario 8,80; totale costo orario compresi contributi ivs 33% e premi Inail 3,5% + oneri di gestione 1%= 12,13 all’ora;

Compenso giornaliero durata non superiore a 4 ore= 35,20; totale costo per 4 ore compresi contributi ivs 33% e premi Inail  3,5% + oneri di gestione 1%=  48,53;

Area professionale 3: compenso orario 6,56; totale costo orario compresi contributi ivs 3%3 e premi Inail  3,5% + oneri di gestione 1%= 9,04  all’ora;

Compenso giornaliero durata non superiore a 4 ore = 26,24 ;  totale costo per 4 ore  compresi contributi ivs 33% e premi Inail  3,5% + oneri di gestione 1%=  36,18  .

Per quanto riguarda gli adempimenti INPS è sempre prevista la registrazione preventiva nella piattaforma informatica e la comunicazione preventiva che nel caso del settore agricolo può essere effettuata relativamente a tre giorni con unica dichiarazione;( i dati da indicare sono gli stessi, così come le modalità di revoca e conferma che devono essere effettuate entro tre giorni dalla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione).

Sicurezza e lavoro

Anche ai lavoratori occasionali si applicano le norme di cui al Dlgs. N.81/2008, compresa, quindi, se prevista dalla valutazione del rischio anche la visita medica preassuntiva.

Concetto di occasionalità/saltuarietà

La legge non ne dà una definizione precisa. Secondo quanto affermato dal Dott. Eufranio Massi , si può pensare che occasionale, facendo riferimento alla norma sui riposi settimanali, possa indentificarsi in un periodo continuativo fino a 14 giorni , comprensivi di due riposi settimanali di 24 ore ciascuno e riposi giornalieri di 11 ore ciascuno, sempre nell’ambito dei 2500 euro e delle 250 ore,  (CFR “ Le nuove prestazioni occasionali tra certezze e questioni” Eufranio Massi). Secondo l’approfondimento della Fondazioni Studi dei Consulenti del lavoro del 10 agosto del 2017  invece si potrebbe eseguire  una prestazione occasionale anche per un periodo di un mese , nel rispetto delle norme dei riposi e dei limiti economici. Vale la pena sottolineare le perplessità del Dott Pagano, componente del centro studi attività ispettiva dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, che, anche se a titolo personale (CFR “Guida al lavoro” n. 28 del 7 luglio 2017) ha sottolineato come le prestazioni debbano essere saltuarie e di ridotta entità, episodiche e discontinue e aventi carattere marginale rispetto all’attività principale del committente utilizzatore… “Il corollario di tutto ciò potrebbe essere di non ritenere legittimo l’impiego di lavoratori in reparti produttivi, promiscuamente ad altro personale dipendente, assunto con contratto di lavoro subordinato, perfettamente inseriti nell’ambito dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo”.

I settori esclusi

Le prestazioni occasionali non si applicano alle imprese dell’edilizia e settori affini, alle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione del materiale lapideo, alle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (CFR punto 6.2 circolare Inps 107 del 5 luglio 2017); sono anche vietate negli appalti di opere e servizi ed in agricoltura salvo le regole sopra esposte.

Sanzioni

Il superamento da parte di un utilizzatore per ogni singolo prestatore del limite economico di 2.500 euro comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore o del diverso limite nel settore agricolo, nell’arco di un anno civile, comporta la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative.

La violazione invece del divieto di acquisire prestazioni occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa comporta la conversione ex tunc dello stesso nella tipologia ordinaria del lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con applicazioni delle stesse sanzioni civili e amministrative, laddove evidentemente sia accertata la natura subordinata dello stesso.

La violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva ovvero la violazione del divieto di ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale da parte degli utilizzatori che abbiano alle loro dipendenze più di 5 lavoratori, e le violazioni di quanto previsto nel settore agricolo  comporta la sanzione pecuniaria da euro 500 a  euro 2000 “ per ogni prestazione lavorativa per cui risulti accertata la violazione” (sanzioni ridotta ai sensi dell’articolo 16 l. n.689/81 ad euro  833 per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione).

Claudia Paoli

 

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