Ripresa dei tirocini extracurriculari in Regione Umbria

Attivazione/ripresa dei tirocini extracurriculari in attuazione delle “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale
del diffondersi del virus COVID-19″ nella “fase due”: Linee guida.

A partire dal 25 maggio 2020 presso i soggetti ospitanti per i quali non sussistano restrizioni all’esercizio dell’attività derivanti dalle disposizioni governative è possibile:
1) riprendere lo svolgimento dei tirocini extracurriculari sospesi durante la Fase I dell’emergenza COVID-19;
2) attivare nuovi tirocini extracurriculari

nel rispetto delle condizioni di seguito illustrate.


Protocolli di sicurezza da adottare nei confronti dei tirocinanti e presupposti per l’attivazione/ripresa del tirocinio
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” – articolo 2, comma 1, equipara il tirocinante al lavoratore, ai fini e agli effetti delle disposizioni dallo stesso previste.

Pertanto, ai tirocinanti si applicano gli stessi Protocolli di sicurezza definiti, a livello nazionale, tra le parti sociali e condivisi normativamente dal Governo con il DPCM 26 aprile, integrati, in base ai livelli di rischio, dai documenti tecnici dell’INAIL, previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l’esperienza formativa in tirocinio e dal documento rubricato “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”,
come ratificato nella seduta del 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni.

Nel rispetto della normativa vigente, il soggetto ospitante è tenuto a:

  • fornire al tirocinante un’adeguata informazione sulle prescrizioni previste per la sicurezza sanitaria dai protocolli applicati per i lavoratori;
  • applicare, per il tirocinante, le stesse misure di carattere sanitario, previste per il personale.

In assenza di tali presupposti, il tirocinio non può essere attivato/riattivato. Qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare, il tirocinio dovrà essere interrotto.