Ordinanza n. 20 del 26 febbraio 2021 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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O R D I N A
Art. 1
1. A decorrere dal 1 marzo 2021 e fino al 5 marzo 2021 nel territorio dei comuni della Provincia di Perugia le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Sono sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e nei corsi IeFP. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1 sono sospesi nel territorio della Provincia di Perugia tutti i servizi socio educativi della scuola dell’infanzia, statali e paritarie di cui all’articolo 2 comma 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65.
3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, fatte salve le specifiche disposizioni di cui all’art. 1 comma 10 lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021, e limitatamente al territorio dei comuni della Provincia di Perugia, tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione Umbria e da ARPAL Umbria devono essere svolti in modalità telematica a distanza. Le attività laboratoriali, ivi comprese le prove di laboratorio o tecnico pratiche relative agli esami finali, non possono essere svolte in presenza.
4. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, nel territorio dei comuni della Provincia di Terni, in applicazione dell’art 1 comma 10 lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021, le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, sono svolte in presenza nella misura del 50% della popolazione studentesca. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli studenti iscritti per l’anno formativo 2020/2021 ai corsi di istruzione e formazione professionale (leFP) presso le agenzie formative e gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà.
5. Su tutto il territorio regionale è consentita l’attività in presenza nelle sedi scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti delle classi quinte ai fini dell’effettuazione delle prove INVALSI, nonché degli studenti delle medesime istituzioni per le Olimpiadi della Fisica 2021 organizzate da AIF sulla base del bando del Ministero delle Università e della ricerca.
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Art. 3
1. A decorrere dal 1 marzo 2021 e fino al 5 marzo 2021 in tutto il territorio regionale sono sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.
2. Sono consentite ai soggetti di cui al comma 1 le attività affidate e regolate da formali atti amministrativi adottati da aziende sanitarie, enti pubblici, zone sociali, fondazioni, aziende di servizi alla persona, altri soggetti pubblici, afferenti alla sfera dei servizi socio sanitari, della protezione civile, dei servizi alla persona e dei servizi scolastici-educativi.
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Art. 5
1. A decorrere dal 1 marzo 2021 e fino al 5 marzo 2021 in tutto il territorio regionale gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita di cui alle lettere f), g) ed h) dell’articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 hanno l’obbligo di rispettare le seguenti disposizioni:
- misurazione della temperatura a tutti i clienti agli ingressi degli esercizi commerciali di media e grande superfici;
- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore a due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all’interazione con gli operatori;
- garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
- obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfezione delle mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- garanzia di ricambio di areazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio d’aria tarati al massimo livello;
- accessi regolamentati secondo le seguenti modalità: A) per locali fino a quaranta mq può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di 2 operatori presenti; B) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera A), l’accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 20 mq di superficie lorda di pavimento, con arrotondamento all’unità inferiore, oltre gli operatori, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all’interazione con gli operatori; C) dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita; D) all’ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all’interno sulla base della superficie del locale;
- è necessaria l’adozione di modalità di accesso finalizzate al distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
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Art. 7
1. A decorrere dal 1 marzo 2021 e fino al 5 marzo 2021 in tutto il territorio regionale dalle ore 21 alle ore 05:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
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Visualizza l’Ordinanza completa e l’Allegato 1 – Misure per centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali, ed altre strutture assimilabili di cui all’articolo 1 comma 10) lettera ff) del DPCM 14 gennaio 2021.
FONTE Regione Umbria