Obbligo controllo green pass per ATTIVITA’ COMMERCIALI e FINANZIARIE

Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1, art. 3

Dal 1 febbraio 2022 al 31 marzo 2022, obbligo del titolare di consentire l’accesso esclusivamente ai clienti in possesso del green pass, necessari:

  • la delega ai lavoratori incaricati del controllo
  • l’avviso alla clientela

Sono esclusi dal presente obbligo le seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio:

  1. Commercio  al  dettaglio  in  esercizi  specializzati  e  non specializzati  di  prodotti  alimentari  e bevande   (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
  2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
  3. Commercio al dettaglio di animali  domestici  e  alimenti  per animali domestici in esercizi specializzati.
  4. Commercio al  dettaglio  di  carburante  per  autotrazione  in esercizi specializzati.
  5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
  6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di  medicinali non soggetti a prescrizione medica).
  7. Commercio al dettaglio di articoli medicali  e  ortopedici  in esercizi specializzati.
  8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
  9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Per informazioni 0742.350843 – segreteria@sapforma.com