Con la legge 205/2017 arriva l’agevolazione per tutti i datori di lavoro del settore privato per le assunzioni di giovani con meno 35 anni di età, con contratto a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2018.
La riduzione contributiva, che non riguarda i premi Inail, ha una durata massima di 36 mesi ed abbatte del 50% gli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il tetto massimo di 3000 euro annui, mensilizzati ai fini del calcolo.
Il beneficio non potrà applicarsi alle assunzioni di dirigenti e di personale domestico.
Condizione imprescindibile è che il giovane non debba essere mai stato occupato con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’eccezione è rappresentata dai rapporti di apprendistato, instaurati con altro datore di lavoro, diverso da quello che esegue la nuova assunzione, che non siano proseguiti con il mantenimento in servizio dell’interessato.
L’incentivo soggiace al rispetto di tutte le condizioni dettate dall’articolo 31 del dlgs. 150/2015 e il datore di lavoro non deve aver effettuato nella stessa unità produttiva – nei sei mesi precedenti-licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi (ex legge 223/91).
L’altro elemento interessante è che se il rapporto agevolato cessa, il lavoratore può essere assunto da un altro datore di lavoro, anche oltre il limite di età previsto e chi instaura il nuovo rapporto di lavoro può fruire dell’esenzione per i mesi mancanti al compimento del triennio.
Inoltre l’incentivo si applica in caso di mantenimento in servizio di apprendisti professionalizzanti, sempre che il proseguimento del rapporto abbia inizio dopo il 31 dicembre 2017 e il lavoratore, al momento della stabilizzazione del rapporto, non abbia compiuto il 30 anno di età. In questo caso, l’incentivo dura per un massimo di 12 mesi, che decorrono dal primo mese successivo a quello in cui scade il regime contributivo agevolato, previsto per il primo anno di prosecuzione del rapporto dopo il periodo di apprendistato.