Misure urgenti – le novità del DPCM del 26 aprile 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020

Novità più rilevanti rispetto al DPCM del 10 aprile 2020

SPOSTAMENTI

L’articolo 1 consente ora gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute in ambito regionale. In tale ambito sono giustificati anche gli spostamenti per incontrare congiunti, termine che include coniugi, rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché relazioni connotate da “duratura e significativa comunanza di vita e di affetti” (Sentenza della Corte di Cassazione n. 46351 del 10 nov 2014).

Viene fatto divieto di trasferirsi o spostarsi in una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trova attualmente, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, mentre è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, salvo poi, una volta che si sia fatto rientro, rimanervi. Per attestare la giustificazione del motivo di lavoro occorre esibire una documentazione fornita dal datore di lavoro idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

AREE PUBBLICHE E PRIVATE

Si rende nuovamente possibile l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici, condizionandolo tuttavia al rispetto del divieto di assembramento ed alla distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA

Si rintroduce l’attività sportiva tra quelle consentite e si rimuove il limite della prossimità alla propria abitazione.

CERIMONIE FUNEBRI

Si autorizza lo svolgimento delle cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e fino ad un massimo di 15 persone, preferibilmente all’aperto, indossando le mascherine e rispettando la distanza interpersonale.

ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Tra le attività di commercio al dettaglio si conferma l’apertura di tutte le attività consentite nel precedente decreto e si introduce il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

SERVIZI DI RISTORAZIONE

Si conferma la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, ma si consente solo la ristorazione con asporto.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Il novero della attività produttive industriali e commerciali è ampliato aggiungendo nuovi codici ATECO contenuti nell’allegato 3 del DPCM del 26 aprile 2020 e già pubblicati su questo sito

Il comma 6 dell’articolo 2 del decreto subordina la prosecuzione di tutte le attività consentite al rispetto dei contenuti del Protocollo di Sicurezza nell’ambiente di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le Parti Sociali nonché, per i rispettivi ambiti di competenze, del Protocollo di sicurezza nei Cantieri e del Protocollo di sicurezza nel settore di Trasporto e della logistica del 20 marzo 2020, eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva.