Con ordinanza n. 18268 dell’11 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità di un licenziamento adottato al termine del periodo di prova, anche se il lavoratore interessato aveva prestato la propria opera con le stesse mansioni presso più datori di lavoro che si erano succeduti nell’appalto.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il patto di prova svolge la propria funzione di verifica del rapporto anche sotto l’aspetto fiduciario e non solo relativamente alla possibilità di svolgere determinate mansioni.
Il lavoratore, da parte sua, utilizzando le regole generali, può impugnare il recesso dimostrando l’esito positivo della prova o che lo stesso è dipeso, unicamente, da fatto illecito del datore di lavoro.
Fonte sito: “Dottrina per il lavoro”.