Con la circolare 67 del 29 maggio, l’Inps fornisce le istruzioni (finalmente) per ottenere le indennità di sostegno al reddito in favore di quelle categorie di lavoratori che finora erano rimasti esclusi da ogni indennizzo in concomitanza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta delle categorie dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio.
Le indennità di circa 600 euro riguardano i mesi di marzo aprile e maggio. Sarà l’Inps ad erogare tali indennità. Ci soffermiamo sulla categoria forse più numerosa: i lavoratori a chiamata o intermittenti.
L’indennità spetta sia ai lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente, con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia ai lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità ma che abbiano svolto prestazione lavorativa – nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente – per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.
Però per ottenere l’indennità Covid-19, bisogna che i lavoratori intermittenti non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e che non siano pensionati.
Come detto sopra la indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020. La domanda all’INPS va fatta esclusivamente in via telematica utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.