Il 16 Febbraio si paga il Premio INAIL

L ‘ autoliquidazione del premio assicurativo  è l ‘appuntamento annuale delle aziende per fare il bilancio dei conti con l’Inail, che gestisce l’assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali di dipendenti e collaboratori.

Entro il 16 febbraio bisogna calcolare e versare i premi assicurativi per l’ anno precedente (saldo) e per l’ anno corrente (rata in acconto). Il pagamento può avvenire in unica soluzione o con pagamento rateale.  L’importo può essere pagato in 4 rate (16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre), ognuna pari al 25% del premio dovuto, dandone comunicazione all’Inail sulla dichiarazione delle retribuzioni. Nel caso di pagamento rateale le rate successive alla prima vanno maggiorate d’ interesse al tasso dello 0,68%.

Sempre entro il 16 febbraio, i datori di lavoro che presumono di erogare nel 2018 retribuzioni d’ importo inferiore a quello del 2017 (per esempio per riduzione di personale, dimissioni, ecc.) possono inviare all’ Inail una comunicazione motivata al fine di ridurre il premio dovuto per il 2018. Con tale dichiarazione vengono autorizzati a calcolare il premio anticipato sulle retribuzioni presunte e non su quelle erogate nel 2017, come avviene ordinariamente.

La presentazione della dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nel 2017 va fatta entro il 28 febbraio 2017, esclusivamente in via telematica.

Nell’elaborazione del premio Inail vanno tenuti in considerazione diversi elementi. Ne citiamo qui i principali (prendendo spunto dalla nota Inail del 22 gennaio 2018) e rimandiamo alla guida all’autoliquidazione 2017/2018 pubblicata sul sito dell’Inail (www.inail.it) per gli ulteriori dettagli.

  • Addizionale fondo vittime amianto.

Come illustrato nella circolare Inail n. 2 del 10 gennaio 2018, l’articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto che per il triennio 2018-2020 a carico delle imprese non si applica l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto. Pertanto, detta addizionale non è dovuta sul premio di rata 2018. Per l’anno 2017, invece, l’addizionale è dovuta in sede di regolazione ed è fissata nella misura dell’1,29% sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa a rischio amianto; l’obbligo di versare l’addizionale è evidenziato nelle basi di calcolo del premio (che l’Inail ha inviato a tutte le imprese) nell’apposito campo “Addizionale amianto L. 244/2007” con il valore “SI”.

  • Riduzione del premio legge 147/2013.

Tale riduzione si applica ai premi ordinari delle polizze dipendenti, ai premi delle polizze navigazione marittima e ai premi speciali unitari delle polizze artigiani. La misura della riduzione da applicare al premio di regolazione 2017 è pari al 16,48% e quella da applicare al premio di rata 2018 è pari al 15,81%.  Tale sconto opera sulle lavorazioni che sono iniziate da oltre un biennio ma ad una precisa condizione:

per le polizze dipendenti, la riduzione si applica confrontando per ogni voce (lavorazione) il tasso applicabile medio del triennio 2014/2016 (TA) (calcolato in base all’andamento infortunistico) e il tasso di tariffa (TM). La riduzione spetta se il TA è inferiore o pari al TM ed è indicata sulle basi di calcolo inviate alle aziende. Quindi è importante per avere tale riduzione del premio un andamento degli infortuni positivo; in caso contrario la  riduzione del premio non spetta;

identiche considerazioni vanno fatte per l’applicazione della riduzione del premio Inail per le polizze dei lavoratori artigiani. Se la riduzione spetta, questa è indicata nelle basi di calcolo inviate all’azienda.

  • riduzione del premio per il settore edile.

Il decreto direttoriale del 5 luglio 2017 ha confermato per l’anno 2017 la riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura del 11,50%. La riduzione si applica alla regolazione 2017 e compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili.

La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Gli interessati devono trasmettere, entro la data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, l’apposito modello Autocertificazione per sconto settore edile riguardante l’assenza delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it. La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “1” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

  • Ulteriore riduzione del premio per le imprese artigiane.

La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione. Per il 2107 sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2015-2016 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2016, inviata entro il 28 febbraio 2017. La riduzione si applica alla regolazione 2017 nella misura del 7,22%.

Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2017 Agevolazioni” con il codice 127.

Per il 2018, l’applicazione della riduzione alla regolazione 2018, per l’autoliquidazione 2018/2019, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2017 da presentare entro il 28 febbraio 2018.

(B. Toniolatti)