Il D.L 7.01.2022 ha introdotto l’obbligo, a partire dal 15.02.22 e fino al 15.06.2022, per tutti i lavoratori pubblici e privati over 50 di avere il Green Pass rafforzato (detto anche Super Green Pass),
Il lavoratore che non avrà la certificazione verde adeguata rischia, se trovato all’interno del luogo di lavoro, una multa dai 600 ai 1.500 euro, oltre a risultare assente ingiustificato perdendo così il diritto a retribuzione e contributi. Il mancato possesso per quattro giorni (anche non consecutivi) del Super Green Pass attestante l’obbligo fa infatti scattare, a partire dal quinto giorno, la sospensione dal servizio e dallo stipendio.
Il decreto sanziona inoltre i datori di lavoro che omettano di effettuare i necessari controlli o definire le modalità operative per l’organizzazione degli stessi, per i quali è prevista l’applicazione dell’art. 4 co. 1,2,3, 5 e 9 del DL 19/20220 convertito, che dispone una sanzione da 400 a 1.000,00 euro.
Si ricorda, inoltre, che per l’esercente è prevista anche una sanzione accessoria che può essere applicata con la chiusura dell’attività fino a 10 giorni.
Va inoltre precisato che il regime sanzionatorio di natura amministrativa si applica solo se il fatto non costituisca reato. Ne deriva che, in caso di propagazione del virus a seguito di un indebito ingresso di dipendente infetto, il datore di lavoro rischia l’imputazione per violazione dell’art 260 R.D. n.1265/1934, T.U. delle leggi sanitarie, come modificato dall’art 4 comma 7 del DL n. 19/2020, che punisce la condotta del soggetto che non ottemperi ad un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo, con l’irrogazione della sanzione dell’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro.