In attesa delle circolari Inps esplicative e di altri ulteriori approfondimenti, iniziamo ad illustrare alcuni aspetti del cosiddetto “decreto agosto”
ALTRE 18 SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE MA NON GRATUITA
L’articolo 1 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020 prevede ulteriori 18 settimane di cassa Covid-19 per i datori di lavoro che nel periodo 13 luglio–31 dicembre 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica.
Le prime nove settimane sono senza costi aggiuntivi per tutti i datori di lavoro, mentre per le seconde nove va versato un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019.
- Contributo addizionale del 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nel caso di datori di lavoro che abbiano avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- Contributo addizionale del 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
- Il contributo addizionale non è dovuto dai datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al 1° gennaio 2019. Quindi, possono accedere alla cassa integrazione anche le aziende che non hanno avuto penalizzazioni dall’emergenza sanitaria.
La data del 12 luglio fa da spartiacque in quanto azzera ogni precedente contatore relativo ai giorni di cassa utilizzati e – a decorrere dal 13 luglio – valgono solo le nuove 18 settimane previste dal Dl 104/2020. I periodi già autorizzati in base alla precedente normativa, che si collocano, anche parzialmente, a partire dal 13 luglio, vanno a scalare automaticamente il primo blocco di 9 settimane (quelle sicuramente gratuite).
È anche importante tenere presente che, con l’introduzione del Dl 104/2020, cade l’unione e commistione tra il concetto di autorizzato e di fruito: da ora in poi si parlerà solo di autorizzato.
Per quanto riguarda la presentazione delle domande, il termine per l’inoltro è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa; per la comunicazione dei dati per il pagamento diretto (Sr41) c’è tempo sino alla fine del mese successivo a quello in cui è collocata la cassa oppure, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
TRE INCENTIVI CONTRIBUTIVI ALTERNATIVI ALLA CASSA INTEGRAZIONE
Il decreto 104 prevede però la possibilità di beneficiare di sgravi contributivi per quei datori di lavoro che non utilizzeranno più la cassa integrazione.
Il primo incentivo consiste in un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. Nel periodo di utilizzo dello sgravio contributivo non si potrà licenziare.
Il secondo incentivo riguarda un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro (escluso il settore agricolo) che, fino al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato. L’incentivo non si applica né ai rapporti di apprendistato, né al lavoro domestico ed è strutturato in forma di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di sei mesi dall’assunzione. Tale incentivo vale anche per la stabilizzazione di rapporti a termine in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge ma non si applica in caso di assunzioni/stabilizzazioni di lavoratori che abbiano avuto, nei 6 mesi precedenti, un contratto a tempo indeterminato con la stessa azienda.
Infine altro sgravio contributivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. La facilitazione – cumulabile con altri esoneri o agevolazioni previste dalla normativa vigente – dura per il periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, concessi anche in caso di stabilizzazione. Dobbiamo aspettare però, in questo caso, l’autorizzazione della Commissione europea.