Che cosa c’è da fare
In considerazione della Circolare n. 2 del 10/03/2020 approvata con Determinazione Direttoriale n. 279 del 10/03/2020 che ha previsto l’immediata sospensione d’ufficio di tutte le attività legate all’avvio e alla gestione di tirocini extracurriculari finanziati e non finanziati, la Regione Umbria precisa che:
- Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio;
- Non è necessario l’invio di alcuna comunicazione sottoscritta da parte del Soggetto Ospitante e/o tirocinante;
- L’imputazione del periodo di sospensione dovrà essere correttamente tracciata attraverso il registro presenze del tirocinante;
- La sospensione, tramite il Sistema Informativo SARE, dovrà essere comunicata come proroga alla data di scadenza del tirocinio prevista nel Progetto Formativo Individuale, in quanto il sistema delle comunicazioni obbligatorie non prevede la fattispecie della sospensione;
- Secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento, durante il periodo di sospensione non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione;
- Il tirocinio extracurriculare non può essere effettuato in modalità smart working in quanto il lavoro agile è una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato” ed il tirocinio, in qualità di istituto formativo, non si configura come un rapporto di lavoro.
Per ciò che invece concerne la gestione delle proposte e dei progetti formativi dell’Avviso “Umbriattiva Tirocini” si precisa che:
- Qualora non si proceda alla selezione del candidato tirocinante entro 15 giorni dalla chiusura della proposta, questa non decade automaticamente (tuttavia, nel caso in cui il Soggetto Ospitante ritiene che i candidati non risultino idonei, sarebbe opportuno caricare la “non idoneità” degli stessi in modo da dare loro la possibilità di candidarsi ad altre proposte di tirocinio);
- Qualora non si proceda alla validazione del Progetto Formativo entro 20 giorni, esso non decade;
- Qualora il tirocinio abbia ricevuto la comunicazione di ammissione a finanziamento non deve necessariamente essere attivato entro 30 giorni dalla comunicazione.
Per informazioni:
Studio Associato Paoli Formazione / Elisa Panetto
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