LE AZIENDE POTRANNO ACCETTARE LE DOMANDE DI ANF REDATTE DAL DIPENDENTE CON MODELLO CARTACEO ( ANF/DIP) FINO AL 31 MARZO 2019.
DAL 1° APRILE 2019 I DIPENDENTI NON AGRICOLI DOVRANNO PRESENTARLA ALL’INPS ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA mediante uno dei seguenti canali:
- WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
- Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 3.3 della circolare Inps n. 45 del 22 marzo 2019).
Modalità di presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo
La domanda di Assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo come attualmente previsto.
Istruzioni riguardanti la gestione delle domande presentate in modalità telematica all’INPS a decorrere dal 1° aprile 2019:
Secondo quanto scritto dall’Inps nella circolare sopra citata, gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (l’Inps fa l’esempio del caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).
Quindi, sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Rimane quindi confermato che il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.
Nel caso in cui, poi, il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Pertanto, l’Inps chiarisce che le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto
Gestione delle domande presentate in modalità cartacea al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019:
L’Inps poi aggiunge che nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019.
Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in via telematica all’INPS, il datore di lavoro dovrà operare sulla base delle istruzioni fornite al precedente paragrafo.
Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità normalmente utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019.
L’inps conferma che dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche”.
L’inps poi afferma che con successivi messaggi saranno illustrate le nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens nei casi di conguaglio di assegni per il nucleo familiare arretrati e le caratteristiche dell’utility di cui al precedente paragrafo 4, nonché fornite le istruzioni per la gestione, da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto, delle istanze presentate in via telematica.
Particolari istruzioni sono state previste dall’Inps in caso di autorizzazione agli assegni : infatti nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiari il lavoratore, o il soggetto interessato che presenta la domanda di “ANF DIP” deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. Secondo l’Inps l’autorizzazione non sarà più inviata al dipendente che verrà avvertito solo in caso di reiezione tramite il ricevimento del il relativo provvedimento di rigetto (modello “ANF58”).
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