Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro con un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 febbraio.
Tale decreto abroga e prende ufficialmente il posto del D.M. del 20 marzo 2013, che individuava tre sole categorie di lavoratori svantaggiati e aggiorna le categorie di coloro che possono fruire di alcune deroghe in materia di diritto del lavoro tra cui i limiti quantitativi previsti per la somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Rientrano nella categoria dei lavoratori svantaggiati, i soggetti che soddisfano, alternativamente, una delle seguenti condizioni:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non abbiano prestato attività riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ex art. 13 TUIR;
b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione, oppure non avere una delle suddette qualificazioni da non più di due anni e non ha avuto un primo impiego regolarmente retribuito;
d) aver compiuto i 50 anni di età;
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico, ovvero coloro che hanno compiuto 25 anni di età e sostengono da soli il nucleo familiare in quanti aventi una o più persone a carico (ex art. 12 TUIR);
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, ovvero coloro che sono occupati nei settori e nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, annualmente individuati da apposito decreto e che appartengono al genere sottorappresentato;
g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
Vengono poi definiti anche i lavoratori molto svantaggiati:
i soggetti che sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito oppure i lavoratori appartenenti alle categorie “svantaggiate” che siano privi di un impiego retribuito da 12 mesi.
L’aver individuato i lavoratori rientranti nelle categorie di quelli svantaggiati o molto svantaggiati è importante in quanto si tratta di categorie nei confronti delle quali sono previsti o si potranno prevedere specifici incentivi occupazionali per favorire il loro inserimento lavorativo.