Controllo del lavoratore e tempestività della contestazione

La Cassazione con la sentenza 10 novembre 2017 n. 26680 ha affermato che il datore di lavoro ha il potere, ma non l’obbligo,  di controllare in modo continuo i  propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, dato che un simile obbligo, non previsto dalla legge, né desumibile dai principi di correttezza e buona  fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile, negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore di lavoro avrebbe potuto accorgersi dell’infrazione, ove avesse controllato assiduamente l’operato del dipendente, ma con riguardo all’epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza.

Inoltre il tenore complessivo della contestazione, ove riferita a molteplici fatti, deve essere tale da consentire al lavoratore di individuare nella loro materialità quelli nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, così da fargli comprendere l’accusa rivoltagli e di esercitare il diritto di difesa.

Nel caso in specie, la lavoratrice era stata licenziata all’esito di un procedimento disciplinare avviato nel gennaio del 2008, a causa dell’abnorme traffico telefonico rilevato nei tabulati telefonici per il periodo febbraio/luglio 2007, proveniente dal punto vendita cui la lavoratrice era addetta. La lavoratrice sosteneva la mancanza di tempestività della contestazione, arrivata a quasi un anno dall’inizio della condotta e non specifica.
La Cassazione, invece, esprimendosi con i principi sopra esposti, ha confermato la validità del licenziamento, perché la conoscenza delle infrazioni è avvenuta con i controlli a campione eseguiti alla fine dell’anno 2007. Gli stessi erano stati effettuati anche sul punto vendita cui era addetta la lavoratrice in questione, proprio a causa delle anomalie riscontrate in corso d’anno in relazione al traffico telefonico proveniente dallo stesso.

Quanto alla specificità della contestazione, la Cassazione ha confermato la validità della stessa che faceva correttamente riferimento ai tabulati telefonici “per relationem”.

(Fonte: “ Guida al lavoro” n. 50 del 22 dicembre 2017).