Il decreto “Ristori” n. 137 del 28 ottobre, per quanto riguarda le misure strettamente legale in materia di lavoro presenta, diverse disposizioni tra cui:
- l’articolo 10 che proroga, per tutte le aziende, il termine per la presentazione del modello 770 (dichiarazione dei sostituti di imposta) al 10 dicembre. La scadenza originaria era fissata al 2 novembre. Tale proroga consente agli studi professionali, consulenti del lavoro in primis, di avere più tempo per organizzare il lavoro in un periodo come questo, in cui ingorghi di scadenze, complicazioni per l’accesso alle varie pratiche degli ammortizzatori sociali per i propri clienti si intrecciano a volte con le assenze di professionisti e collaboratori colpiti da contagi e quarantene varie;
- l’articolo 13 sospende i pagamenti Inps Inail relativi alla “competenza del mese di novembre” (quindi non è chiaro se quelli in scadenza il 16 novembre o 16 dicembre) per quelle aziende che con il DCPM del 24 ottobre hanno subito delle restrizioni per evitare la diffusione di Covid-19 Si tratta di tutte le attività con codice Ateco inserite nell’allegato 1 del decreto legge 137 (in particolare: palestre, piscine, ristoranti, bar, ecc.);
- l’articolo 12 disciplina una proroga dell’ attuale sistema di cassa integrazione introdotto per l’epidemia. Si prevede la concessione di un ulteriore periodo di 6 settimane (per tutte le aziende) che si potranno collocare dal 16 novembre al 31 gennaio 2021. Si tratta di un articolo diviso in vari commi, alcuni per la verità non chiari soprattutto nella parte in cui si cerca un raccordo tra le vecchie disposizioni, ancora in vigore, e l’attuale. Speriamo in chiarimenti ufficiali da parte dei ministeri competenti.