ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

17 agosto 2020, n. 48

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

O R D I N A

Art. 1

1. Sono recepiti i contenuti dell’ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020.

2. Con decorrenza dalla data della presente ordinanza è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio della Regione Umbria di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie ed altri luoghi ed aree comunque denominate) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.

3. Con decorrenza dalla data della presente ordinanza sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico comunque denominati.

Art. 2

1. Fermo restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all’articolo 4 del d.p.c.m. del 7 agosto 2020, gli obblighi e le misure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo d.p.c.m., nonché le prescrizioni di cui all’ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020:

a) tutti i cittadini umbri e i domiciliati in Umbria, che abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti, anche per vacanza o vacanza studio, in Spagna, Malta, Croazia e Grecia e che rientrino in Umbria presso la propria abitazione o dimora, con mezzi di trasporto pubblici o privati, hanno l’obbligo:

• di segnalare il loro arrivo e rendere le informazioni richieste, con le modalità riportate sul sito istituzionale della Regione Umbria al canale Emergenza COVID 19;

• di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente provvedendo ad inviare agli indirizzi prevenzione@uslumbria1.it o prevenzione@uslumbria2.it una mail contenente le seguenti informazioni:

– Paese fra quelli indicati nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia; indirizzo completo dell’abitazione o della dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;

– mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui alla lettera a) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l’utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;

– mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui alla lettera a) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l’utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;

– recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;

• di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, fino al momento dell’esecuzione di un tampone con esito negativo;

• di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

• di rimanere raggiungibili per ogni attività di sorveglianza;

• in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

Art. 3

1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.