L’acquisto di mascherine darà diritto a una detrazione fiscale, ma solo se si tratta di dispositivi medici con marcatura CE. Solo così si potrà ottenere uno sconto del 19% nell’ambito delle spese sanitarie.
Lo specifica una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate, la numero 11/E del 6 maggio, che con la formula della domanda-risposta chiarisce alcuni punti dei decreti anti-coronavirus.
In particolare, il quesito 5.12 spiega la procedura per avere diritto allo sconto fiscale per i dpi (dispositivi di protezione individuale).
Sarà possibile detrarre nella dichiarazione dei redditi 2021 la spesa sostenuta quest’anno per le mascherine, non solo presso le farmacie, ma anche – per quelle a 50 centesimi lanciate da Arcuri – da parafarmacie, tabaccai, supermercati, grandi catene di distribuzione. Purché scontrini o fatture riportino la dicitura AD, ovvero “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE.
Se scontrino o fattura non riportano il codice AD, precisa ancora l’Agenzia delle entrate, l’acquirente può detrarre lo stesso la spesa ma deve conservare la documentazione che dimostra la conformità alla normativa europea del dispositivo acquistato. Il pagamento deve avvenire con carta o bancomat. Solo le spese tracciabili sono detraibili.
Sempre nella circolare 11/e del Ministero delle Finanze (quesito 15.3) viene chiarito che sarà possibile detrarre le donazioni fatte in questo periodo alla Protezione Civile con accrediti sui due conti correnti dedicati: uno utilizzato per l’acquisto di Dpi (dispositivi di protezione individuale), ventilatori, respiratori, attrezzature e apparecchiature per sale di rianimazione e l’altro utilizzato per costituire un fondo da destinare alle famiglie degli operatori sanitari deceduti nello svolgimento delle proprie attività a causa del Covid-19. Le donazioni non devono essere state fatte in contanti.
Per avere diritto allo sconto fiscale sono sufficienti l’estratto conto o la ricevuta. Per le donazioni tramite piattaforme di crowdfunding i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati.