“A tutela della salute pubblica ed al fine di contrastare forme di assembramento di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, idonei a determinare la diffusione del contagio, e correlati allo svolgimento dell’attività motoria, ovvero all’uscita con l’animale di compagnia per soddisfare le sue necessità fisiologiche, su tutto il territorio comunale, è ammessa in luogo pubblico o aperto al pubblico, l’attività motoria, con l’obbligo di rimanere nelle immediate vicinanze della propria residenza o dimora, e comunque a distanza non superiore a 200 metri dalle medesime, con l’obbligo di evitare in ogni caso qualsivoglia tipo di assembramento, munito di idonea documentazione da esibire agli organi di controllo, comprovante il luogo di residenza o dimora;”
“A tutela della salute pubblica ed al fine di contrastare forme di assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, idonei a determinare la diffusione del contagio, e correlati all’accesso agli esercizi aperti al pubblico per l’approvvigionamento dei beni di necessità, su tutto il territorio comunale, è fatto a tutti l’obbligo di limitare l’accesso all’interno dei suddetti locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza a diversa persona;”