Con il messaggio 2489 del 17 giugno scorso, l’Inps finalmente detta le prime istruzioni sulle novità in materia di cassa integrazione, assegno ordinario e cassa in deroga, previste dai decreti legge 34/2020 e 52/2020.
Un primo aspetto del decreto riguarda il numero delle settimane di cassa integrazione a disposizione. La tecnica legislativa adottata innanzitutto porta alla conclusione che le aziende tra il 23 febbraio e il 31 agosto devono aver fruito interamente delle prime 9 settimane. Solo al verificarsi di questa condizione sarà possibile richiedere e utilizzare anche le successive 5 settimane sempre entro il 31 agosto.
Alla luce del decreto 52, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.
In tutto 18 settimane dunque, ma il tempo corre. Se ad esempio un’azienda ha iniziato una cassa i primi di marzo, le 18 settimane nel mese di luglio finiscono. E poi?
Certo, molte aziende stanno riaprendo in tutto o in parte ma sicuramente esistono situazioni produttive ancora ferme e quindi già a luglio si auspicano ulteriori interventi di ammortizzatori.
Ma torniamo alle istruzioni Inps. Scattano le nuove regole di presentazione.
La presentazione della domanda di cassa integrazione va fatta, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione. Pertanto, per la cassa iniziata a maggio, la domanda deve essere presentata entro il 30 giugno. Tuttavia, nella fase di prima applicazione, il termine ultimo è fissato al 17 luglio 2020 (30 giorno dall’entrata in vigore del decreto 52/2020).
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’Inps ai lavoratori il datore di lavoro è obbligato a inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 17 luglio 2020 ossia, al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto 52 se tale ultima data è posteriore a quella di scadenza naturale. Nell’ipotesi, dunque, di sospensione iniziata a maggio, il termine naturale è fissato al 30 giugno, pertanto la scadenza più favorevole per la prima applicazione è il 17 luglio. Tuttavia, se il provvedimento di concessione è stato rilasciato ad esempio il 25 giugno, la scadenza del termine è fissata al 25 luglio.
Quindi costante occhio al calendario, quasi a tappe forzate, auguriamoci che d’ora in poi anche l’Inps sia celere nei pagamenti della cassa.